PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 per l'istituzione e il funzionamento nel comune di Oristano di una biblioteca, i cui locali sono individuati dal sindaco del medesimo comune.
      2. La biblioteca è dotata di autonomia contabile e amministrativa per quanto concerne le spese di funzionamento inerenti al servizio bibliotecario, con esclusione delle spese per il personale.
      3. Al fine dell'attuazione del principio di autonomia di cui al comma 2 è costituito, con il regolamento di cui all'articolo 4, un apposito comitato di gestione della biblioteca composto da:

          a) il direttore della biblioteca, con funzione di presidente;

          b) un funzionario della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali in servizio presso la biblioteca;

          c) due funzionari della carriera direttiva appartenenti rispettivamente al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze;

          d) un rappresentante del personale in servizio presso la biblioteca.

      4. I componenti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3 sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Il presidente è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del sindaco del comune di Oristano.

Art. 2.

      1. Il comitato di cui all'articolo 1, comma 3, provvede alla gestione dei fondi assegnati alla biblioteca sulla base del

 

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bilancio di previsione predisposto dal comitato medesimo entro il 31 agosto di ogni anno e approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali entro il 31 ottobre successivo.
      2. Il comitato di cui al comma 1 provvede, entro il 30 aprile di ogni anno, alla presentazione al Ministero per i beni e le attività culturali del rendiconto consuntivo sulle spese di gestione della biblioteca relativo all'esercizio precedente, corredato dai documenti giustificativi di spesa.
      3. Il rendiconto di cui al comma 2 è soggetto al controllo del Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

      1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta il regolamento di attuazione della presente legge entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore.